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La normativa per esercitare l’attività di carrozzeria: l’avvio dell’attività di carrozziere, la designazione del Responsabile tecnico e i requisiti necessari.

Per individuare i requisiti occorrenti per l’avvio di attività di autoriparazione, con particolare riferimento a quella di “carrozzeria anche in relazione alla necessità di designare la figura del c.d. “Responsabile tecnico” , occorre innanzitutto analizzare il contesto normativo di riferimento.

La legge n. 122/1992 recante “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione” definisce “autoriparazione” quella attività avente ad oggetto la manutenzione e la riparazione “dei veicoli e dei complessi veicoli a motore”, indicando nello specifico le tipologie di intervento ad essa riconducibili: ad esempio, la sostituzione, modificazione e ripristino di componenti, e l’installazione di impianti rientrano in tale nozione, mentre sono espressamente esclusi i servizi di lavaggio, rifornimento carburante, ecc. (cfr. art. 1 l. n. 122/1992).

Inoltre, l’art. 1 comma 3 l. n. 122/1992, così come modificato dalla l. n. 224/2012, elenca tre distinte aree di attività, nelle quali si articola quella più generale di “autoriparazione” ossia:

  1. meccatronica (che ha sostituito le previgenti sezioni di “meccanica e motoristica” ed “elettrauto”);
  2. carrozzeria;
  3. gommista.

Secondo quanto previsto dall’art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica  n. 558/1999, le imprese che intendono esercitare l’attività di autoriparazione sono tenute a presentare una denuncia di inizio di attività (oggi SCIA, segnalazione certificata di inizio attività), indicando le specifica tipologia da avviare (una o più tra quelle suddette: meccatronica e/o carrozzeria e/o gommista) e dichiarando, altresì, il possesso – per ciascuna unità locale sede di officina – del requisito relativo alla gestione tecnica dell’impresa da parte di Responsabile tecnico (ossia, come si vedrà, di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali richiesti dalla legge).

Una volta presentata la SCIA all’amministrazione competente (imprese artigiane → commissione provinciale per l’artigianato; altre imprese con denuncia per ogni unità locale → ufficio del registro delle imprese) l’attività potrà essere immediatamente avviata ed esercitata.

Tuttavia, in caso di successivo accertamento della carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge (come dichiarati nella segnalazione), la prosecuzione dell’attività potrà essere vietata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione.

Contestualmente alla segnalazione, l’impresa deve presentare domanda di iscrizione al registro delle imprese.

A tali fini, l’art. 3 della l. n. 122/1992, nella versione oggi vigente, impone all’impresa di soddisfare due distinti requisiti:

  1. provvedere alla designazione di un responsabile tecnico per ciascuna delle singole attività per le quali è richiesta l’iscrizione nella relativa sezione del registro (meccatronica, carrozzeria, gommista).

La persona del responsabile tecnico può coincidere con il titolare dell’impresa, tuttavia è necessario che sia nominato un responsabile per ognuna delle attività eventualmente esercitate (meccatronica, carrozzeria, gommista).

  1. disporre di una sede presso la provincia cui si riferisce il registro delle imprese nel quale di richiede l’iscrizione.

Tali requisiti devono risultare presenti non soltanto in sede di iscrizione, ma anche ai fini della permanenza all’interno del registro; infatti, la perdita di anche solo uno di essi comporta la cancellazione ex lege dal registro, e quindi il venire meno delle condizioni per la legittima prosecuzione dell’attività.

La figura del responsabile tecnico è disciplinata al successivo art. 7 della l. n. 122/1992 che richiede in capo al soggetto designato come tale una serie di requisiti sia di natura personale (quali la cittadinanza e l’assenza di condanne per reati svolti nello svolgimento di interventi di autoriparazione) sia di natura tecnico-professionale.

In relazione a tale ultima categoria, la legge impone il possesso da parte del responsabile di almeno uno dei requisiti di seguito elencati:

a) l’esercizio di attività di autoriparazione in qualità di operaio qualificato presso un’impresa operante nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni; lo svolgimento di tale attività da parte del responsabile deve avere avuto durata di almeno tre anni, oppure di un solo anno qualora il soggetto abbia un titolo di studio a carattere tecnico professionale inerente all’attività esercitata;

b) la frequentazione con esito positivo di un corso teorico-pratico organizzato a livello regionale, oltre al successivo esercizio di attività di autoriparazione per almeno un anno presso un’impresa operante nel settore da almeno cinque anni;

c) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria o di laurea afferente all’attività svolta.

In buona sostanza, al fine di garantire la sussistenza in capo al responsabile tecnico delle competenze tecniche necessarie all’esercizio (da parte dell’impresa che lo ha designato come tale) dell’attività di autoriparazione, la legge impone il possesso di almeno uno dei tre requisiti enucleati.

Tali requisiti possono così sintetizzarsi:

a) esperienza: 5 anni di lavoro come operaio “qualificato” (oppure per 1 anno di lavoro + possesso di titolo di studio tecnico-professionale inerente);

b) formazione: frequentazione (e superamento dell’esame finale) degli appositi corsi organizzati dalle singole regioni + 1 anno di lavoro come “operaio qualificato”;

c) titolo di studio: diploma di scuola superiore o di laurea in materie inerenti quella di autoriparazione.

Per quanto riguarda il requisito formativo di cui alla lett. b), la successiva legge n. 224/2012, avente ad oggetto “Modifica dell’art. 1 della legge 5 febbraio 992, n. 122, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione”, ha rimesso alle singole regioni (ed alle province autonome di Trento e Bolzano) il compito di definire i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, previa individuazione dei livelli minimi comuni dell’attività formativa, in maniera tale da garantire una base uniforme su tutto il territorio nazionale.

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni sono stati quindi individuati gli standard minimi di qualificazione professionale, prima per la figura di “Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni” (Rep. Atti n. 70/CSR del 12 giugno 2014) e poi, qualche anno più tardi, per il “Responsabile Tecnico per le attività di Carrozzeria e Gommista” (Rep. Atti . n. 124/CSR del 12 luglio 2018).

Secondo quanto definito in sede di accordo, l’erogazione dei corsi di formazione spetta alle singole Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano o mediante svolgimento diretto o attraverso soggetti a tali fini accreditati e/o specificamente autorizzati da ciascuna amministrazione regionale.

In particolare, la descrizione della figura e dello standard professionale del responsabile tecnico per l’attività di carrozzeria è contenuta all’allegato A dell’Accordo n. 124/CSR del 12 luglio 2018, dove sono elencati i relativi moduli formativi.

Si prevedono un modulo comune alle altre attività di autoriparazione (Gestione dell’attività di autoriparazione – durata: 100 ore) e due specifici per l’attività di carrozzeria (Diagnosi tecnico/strumentale di carrozzeria, telaio e cristalli – durata: 60 ore e Riparazione e manutenzione carrozzeria, telaio e cristalli – durata: 120 ore).

La durata minima del corso di formazione per responsabile dell’attività di carrozzeria è pari ad un totale di 280 ore, il 30% delle quali da destinarsi ad uno stage pratico.

Coloro che sono già responsabili tecnici per attività di meccatronica e/o gommista, qualora intendano acquisire la relativa qualificazione anche per l’attività di carrozzeria, potranno limitarsi ad effettuare la formazione per i soli moduli specifici, essendo esentati dal frequentare il modulo comune.

Sono ammessi al corso di formazione soltanto i soggetti maggiorenni, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media).

All’esito del corso, e soltanto in caso di superamento dell’esame finale, viene rilasciato un attestato di qualificazione professionale per Tecnico per l’attività di carrozziere.

Si ricorda che, per soddisfare il requisito tecnico professionale previsto alla lett. b) dell’art. 7 della l. n. 122/1992, un volta conseguito il suddetto attestato, l’interessato – per potere essere designato responsabile tecnico – dovrà svolgere almeno un anno di esercizio dell’attività di carrozziere, come operaio qualificato, alle dipendenze di un’impresa nel settore operante da almeno un quinquennio.

Una deroga a tale previsione è stabilita al comma 1-ter dell’art. 2 della l. n. 224/2012 (comma aggiunto in un secondo momento, dalla l. n. 2015/2017) secondo il quale, per le imprese di autoriparazione già iscritte nel relativo registro, l’ottenimento della certificazione di qualificazione professionale è condizione sufficiente per l’abilitazione quale responsabile tecnico, senza che occorra il successivo svolgimento di un anno di lavoro presso l’impresa (come previsto in linea generale alla lett. b) dell’art. 7 della l. n. 122/1992).

Trattasi di normativa di favore con la quale il legislatore ha inteso venire incontro alle reiterate istanze pervenute a suo tempo dalle associazioni di categoria (cfr. Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 3703/C) già operanti nel settore.

La stessa finalità si pone alla base della disciplina transitoria stabilita al successivo art. 3 che però riguarda soltanto le imprese già iscritte nei relativi albi in relazione alla sola sezione di “meccatronica”, ex meccanica, motoristica ed elettrauto (e quindi non quella di “carrozzeria” oggetto della presente trattazione).

In conclusione, per l’avvio dell’attività di carrozzeria, la legge richiede all’impresa di:

  1. presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
  2. provvedere alla designazione di un responsabile tecnico per ciascuna sezione (meccatronica, carrozzeria, gommista);

RESPONSABILE TECNICO

Requisiti personali

(cumulativi)

Cittadinanza ITA/UE o altre previste No condanne penali per reati commessi nell’esercizio dell’attività
Requisiti tecnico-professionali

(alternativi)

Esperienza lavorativa di 5 anni

oppure

di un anno

+

Titolo di studio tecnico professionale

Frequentazione di corso regionale di qualificazione +

1 anno di lavoro

(tranne che per le imprese già iscritte comma ex art. 2, comma 1-ter, l. n. 224/2012)

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

oppure

diploma di laurea

  1. disporre di una sede presso la provincia.

Si rimarca infine che i requisiti di cui ai punti 1 e 2 devono esistere non solo al momento dell’iscrizione al registro delle imprese, ma anche in seguito, ai fini della mantenimento dell’iscrizione stessa.

 

Centro studi Federcarrozzieri

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